LA SOLIDARIETA' POST MATRIMONIALE NON E' ETERNA E L'EX CONIUGE NON E' UN BANCOMAT

29-08-2017

LA SOLIDARIETA' POST MATRIMONIALE NON E' ETERNA E L'EX CONIUGE NON E' UN BANCOMAT Il coniuge divorziato destinatario di un assegno di mantenimento che “si rifaceva una famiglia” anche solo di fatto, fino all’aprile 2015 si vedeva sospendere questo assegno per tutta la durata della nuova unione. Assegno che tornava a percepire di pieno diritto in caso di fallimento della nuova convivenza. La Corte di Cassazione con sentenza 6855 del 3 aprile 2015 –ribaltando l’orientamento fino a quel momento espresso, ha chiarito che in questo caso viene meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge e quindi “il diritto all’assegno non entra in stato di quiescenza ma resta definitivamente escluso” Con ordinanza n. 18111 del 28 agosto 2017 la Cassazione riafferma il concetto e ne chiarisce il contenuto in termini che –una volta tanto- appaiono più che comprensibili. Dice la Corte: “la formazione di una famiglia di fatto [..] è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e –quindi- esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l’altro coniuge il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo”

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