Salva diversa pattuizione tra le parti in sede di compravendita, le spese straordinarie dovranno essere pagate al condominio dal soggetto che era proprietario al momento della deliberazione delle spese stesse. Lo precisa la Corte di Cassazione nell’ordinanza 15547 del 22.06.2017 interpretando il contenuto dell’art.63 disp. att. cod.civ. dove si legge “Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente”. È stato recentemente depositato alla Camera un disegno di legge (Alessandro Zan 22.06.2017) che prevede di estendere a 5 anni precedenti il trasferimento della proprietà, l’obbligazione solidale al pagamento delle spese condominiali. In ogni caso -2 o 5 anni- rimane buona norma per l’acquirente informarsi e pretendere che tra le altre documentazioni che si consultano nella fase delle trattative, ci siano i rendiconti delle spese condominiali ed i verbali delle assemblee…. Infine, segnalo a chi vende la proprietà, il terzo comma aggiunto dalla riforma del 2013 all’art. 63 “Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’Amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto”.